Come si calcola la ricevuta
Chi lavora in modo saltuario, senza partita IVA, fa una ricevuta per prestazione occasionale. Sulla ricevuta non c’è l’IVA. Le voci sono tre:
| Voce | Come si calcola |
|---|---|
| Compenso lordo | l’importo concordato |
| Ritenuta d’acconto | 20% del lordo, solo se il committente è un sostituto d’imposta |
| Netto da ricevere | lordo − ritenuta |
Il committente sostituto d’imposta è, per esempio, un’impresa, un professionista con partita IVA o un ente. Trattiene il 20% e lo versa all’Erario per conto tuo. Se il committente è un privato, la ritenuta non c’è: ricevi il lordo e indichi il compenso nella dichiarazione dei redditi.
La marca da bollo
Se il compenso è superiore a 77,47 €, sull’originale della ricevuta va applicata una marca da bollo da 2 €. Fino a 77,47 € la marca non serve.
Esempi
Compenso di 1.000 € da un’azienda
| Voce | Importo |
|---|---|
| Compenso lordo | 1.000,00 € |
| Ritenuta d’acconto 20% | − 200,00 € |
| Netto da ricevere | 800,00 € |
| Marca da bollo | 2,00 € |
Compenso di 1.000 € da un privato
Nessuna ritenuta: ricevi 1.000,00 €. Serve comunque la marca da bollo da 2 €, perché il compenso supera 77,47 €.
Dal netto: vuoi ricevere 500 € da un’azienda
Il lordo è il netto diviso 0,80: 500 ÷ 0,80 = 625,00 €. La ritenuta è 125,00 € e serve la marca da bollo.
Un piccolo compenso
Per 70 € da un’azienda la ritenuta è 14,00 € e il netto è 56,00 €. La marca da bollo non serve.
La soglia di 5.000 € per l’INPS
La soglia di 5.000 € riguarda solo i contributi INPS:
- I compensi da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 € nell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) sono esenti dai contributi.
- La soglia vale per il totale dei compensi dell’anno, da tutti i committenti, secondo la data di pagamento.
- Oltre i 5.000 €, ti iscrivi alla Gestione separata INPS e i contributi sono dovuti solo sulla parte che supera la soglia.
- I contributi sono per un terzo a carico tuo e per due terzi a carico del committente. Il committente li versa con l’F24 entro il 16 del mese dopo il pagamento e trattiene la tua quota dal compenso.
- Devi avvisare i committenti quando superi la soglia.
Per il 2026 l’aliquota è il 33,72% per chi non ha altra previdenza obbligatoria e il 24% per chi è pensionato o già iscritto a un’altra previdenza.
Esempio: nel 2026 hai già incassato 4.500 € di compensi occasionali e ricevi un nuovo compenso di 1.200 €. Il totale è 5.700 €: la parte oltre la soglia è 700 €. I contributi sono 700 × 33,72% = 236,04 €: 78,68 € a tuo carico e 157,36 € a carico del committente.
Il calcolatore segnala quando superi la soglia, ma non toglie i contributi INPS dal netto.
Domande frequenti
La ricevuta va fatta anche per un privato?
Sì. La ricevuta documenta il pagamento. Con un privato non c’è la ritenuta, ma la marca da bollo resta dovuta oltre 77,47 €.
Dove va la marca da bollo?
Sull’originale della ricevuta, cioè sulla copia che consegni al committente. Il calcolatore non somma la marca al compenso.
Come dichiaro i compensi?
Sono redditi diversi. Vanno nella dichiarazione dei redditi dell’anno dopo. Le ritenute subite si sottraggono dall’imposta dovuta.
Il committente deve fare qualche comunicazione?
Se il committente è un imprenditore, prima dell’inizio del lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. L’obbligo vale dal 21 dicembre 2021.
E se il lavoro diventa abituale?
Il lavoro autonomo occasionale è saltuario. Se l’attività diventa abituale, serve la partita IVA. Per calcolare le fatture, usa il calcolo della ritenuta d’acconto.
Fonti
- Ritenuta del 20% anche sul lavoro autonomo non abituale: art. 25 DPR 600/1973.
- Esempio di ricevuta 800 € → 640 €: Fiscozen.
- Marca da bollo da 2 € oltre 77,47 €: art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/1972; Agenzia delle Entrate, risposta n. 52/2022.
- Soglia di 5.000 €, iscrizione e ripartizione dei contributi: art. 44 DL 269/2003; INPS, circolare n. 103/2004; INPS, i contributi dei lavoratori autonomi occasionali.
- Aliquote 2026: INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, riassunta da EC News.
- Comunicazione preventiva all’Ispettorato: art. 14 D.Lgs. 81/2008, modificato dal DL 146/2021; INL, nota n. 109 del 27 gennaio 2022.
Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2026